Le domande più frequenti sulla Fatturazione Elettronica
Che differenze ci sono tra la Fattura Elettronica e la fattura di carta?
La Fattura Elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in sostanza per due aspetti:
1) va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone;
2) deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI);
Cos’è il Sistema di Interscambio SdI ?
L’ SdI è una sorta di postino che svolge i seguenti compiti:
1) verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali
nonché l’indirizzo telematico al quale il
cliente desidera che venga recapitata la fattura;
2) controlla che la partita Iva del fornitore e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente
siano esistenti. In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in
modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una ricevuta di recapito, a
chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.
Chi è esonerato dall’emissione della fattura elettronica?
Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e
lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto regime di vantaggio e quelli che rientrano nel cosiddetto regime forfettario.
ATTENZIONE
Gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture
elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018.
A tali categorie di operatori si possono aggiungere i piccoli produttori agricoli.
Quali sono i vantaggi della fattura elettronica?
La Fatturazione Elettronica innanzitutto permette di eliminare il consumo della carta, risparmiando i costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti. Quest’ultima può essere eseguita gratuitamente aderendo all’apposito servizio reso
disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, potendo acquisire la fattura sotto forma di file XML, è possibile rendere più rapido il processo di contabilizzazione dei dati
contenuti nelle fatture stesse, riducendo sia i costi di gestione di tale processo che gli errori che si possono generare dall’acquisizione manuale dei dati. Infine, essendo certa la data di emissione e consegna della fattura ( SdI), si incrementa l’efficienza nei rapporti
commerciali tra clienti e fornitori.
Ci sono ulteriori vantaggi dal punto di vista strettamente
fiscale della fattura elettronica?
Si:
– per gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture
(cioè soggetti che effettuano operazioni diverse da quelle previste dall’art. 22 del
Dpr n. 633/1972) e che si avvalgono dei dati che l’Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione, sulla base delle regole previste da provvedimento dell’Agenzia stessa, viene meno l’obbligo di tenere i registri Iva (artt. 23 e 25 del Dpr n. 633/1972);
– per tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed
effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni (ci si riferisce al termine di decadenza di
cui all’art. 57, primo comma, del Dpr n. 633/1972 e al termine di decadenza di cui all’art. 43, primo comma, del Dpr n. 600/1973).
– qualsiasi operatore, così come i consumatori finali, possono in qualsiasi momento consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso un semplice e sicuro servizio online messo a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate.
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