CERTIFICATO D’ORIGINE/ESTERO
Il rilascio del certificato di origine non preferenziale in Italia è attribuito alle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.
Esso può essere ottenuto presso la Camera di commercio della circoscrizione territoriale competente, in relazione alla sede legale, sede operativa o unità locale dell’impresa, sia che si tratti di un’impresa individuale, di una società con personalità giuridica, di uno spedizioniere doganale o di un rappresentante fiscale incaricato dall’esportatore.
Ove richiesto dalle esigenze commerciali e di esportazione il certificato di origine può essere rilasciato anche a persona fisica o a soggetti non aventi l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese che sono chiamati ad esportare dei beni – a qualsiasi titolo – verso Paesi richiedenti la certificazione di origine.
In tal caso la competenza del rilascio è demandata alla Camera di commercio ove il soggetto ha la propria residenza o sede e nel caso di persone fisiche non residenti in Italia presso la Camera di commercio dove il soggetto si trova con le merci acquistate in Italia.
Nota esplicativa Il richiedente può inoltre ottenere il rilascio di un certificato di origine:
a) dalla Camera di commercio ove si trova con la merce da spedire all’estero e con i relativi documenti giustificativi dell’origine. In tal caso occorre l’autorizzazione preventiva da parte della Camera di commercio competente territorialmente.
b) dalla Camera di commercio nella cui circoscrizione un’impresa estera abbia una sede secondaria o unità locale, risultante dal Registro delle Imprese della Camera di commercio.
UTILITÀ DEL CERTIFICATO DI ORIGINE
1. I certificati di origine sono esclusivamente destinati a provare l’origine delle merci e non attestano essi stessi l’esportazione delle merci. Essi possono essere utilizzati come documenti giustificativi nel rilascio di ulteriori certificati di origine rilasciati da altre Camere di commercio.
2. Dato che il modulo arabescato del certificato di origine viene utilizzato normalmente quale originale per soddisfare le esigenze doganali, le copie redatte e rilasciate conformemente all’originale hanno lo stesso valore di quest’ultimo. Non è ammesso rilasciare più di un originale per la medesima spedizione.
3. I certificati di origine rilasciati dalle Camere di commercio italiane sono quelli utilizzati nei rapporti tra l’Unione europea ed i Paesi Terzi, sulla base di quanto previsto dall’art. 61.3 del Codice Doganale dell’Unione europea (CDU – Regolamento (UE) 952/2013) (Allegato 1) e in applicazione di quanto previsto all’allegato K della Convenzione internazionale di Kyoto per la semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali (Allegato 2).
4. I certificati di origine sono destinati, esclusivamente, a provare l’origine delle merci sulla base di documentazioni probatorie o delle dichiarazioni rese dalle imprese e non sono da considerarsi un documento accompagnatorio della merce. In nessun caso può essere addebitata alla Camera di commercio la responsabilità per eventuali discrepanze tra certificato di origine regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari.
5. Su richiesta dell’utente, quando particolari esigenze commerciali lo necessitano, la Camera di commercio può rilasciare anche certificati di origine destinati ad altri Stati membri dell’Unione europea. Inoltre, quando occorra allo scopo di preservare il segreto commerciale, per una operazione precedente l’esportazione, il rilascio è ammesso anche nel caso in cui il primo destinatario delle merci abbia sede in Italia. In tale ultimo caso 5 Disposizioni per le Camere di commercio Commercio nella casella 2 va utilizzata la menzione all’ordine non essendo tracciabile la destinazione estera finale.
REGOLE DI ORIGINE
Le regole di origine non preferenziale per i certificati emessi per prodotti all’esportazione sono richiamate nel CDU (Codice Doganale Unionale – Regolamento UE 952/2013) unicamente dall’art. 61.3. In linea generale, quando non è specificatamente richiesto di applicare le regole del Paese di destinazione delle merci in esportazione o altri metodi di individuazione dell’origine per ultima trasformazione sostanziale, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 60, commi 1 e 2, del CDU in materia di prodotti interamente ottenuti o che hanno subito l’ultima lavorazione sostanziale sufficiente al conferimento dell’origine.
Per garantire un’applicazione uniforme a livello di Stati membri sulle regole di origine per i prodotti all’esportazione, le Camere di commercio europee hanno convenuto di applicare regole definite in una Linea guida europea che si ispira ai principi generali dettati dal CDU (disciplina applicabile ai prodotti all’importazione) e più in particolare all’Allegato K della Convenzione internazionale di Kyoto (Allegato 2): le Linee guida Eurochambres (Allegato 3), di seguito denominate linee guida europee.
CARATTERISTICHE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEI FORMULARI
1. I formulari del certificato di origine (Allegato 4) sono previsti dalle linee guida europee, i cui contenuti sono stati definiti sulla base di quanto stabilito dall’allegato K della Convenzione di Kyoto e rispettano precisamente le seguenti caratteristiche minime:
a) Il formato del modulo del certificato è di 210 -· 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m2 o di 25-30 g/m2 quando trattasi di carta per posta aerea. Il fronte dell’originale deve avere un fondo arabescato di color seppia in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici;
b) ogni modulo di certificato di origine reca la denominazione del soggetto incaricato della stampa. Inoltre, esso reca un numero di serie, stampato o apposto in modalità telematica, destinato ad individuarlo nell’ambito di una sequenza seriale nazionale. Esso è stampato in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea.
c) Il modulo di domanda è stampato nelle lingue ufficiali dello Stato di emissione.
2. Il formulario del certificato di origine, stampato dall’Unioncamere e distribuito alle Camere di commercio, rispetta le caratteristiche sopra descritte. Qualsiasi formulario difforme deve essere respinto dalla Camera di commercio alla quale viene presentato. Esso si compone di: un modulo di domanda, (su carta rosa, necessaria per la sola istanza cartacea), che viene firmata dal richiedente (legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore), un modulo su carta arabescata che costituisce il certificato di origine (originale), tre moduli su carta gialla con menzione copia.
3. In conformità a quanto previsto dal CAD (codice dell’amministrazione digitale) sulle modalità di comunicazione con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, a partire dal 1° giugno 2019, la domanda di rilascio del certificato di origine deve essere presentata in modalità telematica, attraverso piattaforme informatiche in uso presso le Camere di commercio ed essere firmata digitalmente dal richiedente.
4. Per rispondere adeguatamente alle esigenze doganali e del commercio, le Camere di commercio possono introdurre procedure di stampa in azienda del certificato di origine nel rispetto delle misure di sicurezza e correttezza che l’emissione dei certificati di origine richiedono.
Tale modalità sarà concessa su istanza di parte e previa accettazione da parte della Camera di commercio competente ad imprese esportatrici che rispondono anche ad uno solo dei seguenti requisiti: Titolari di certificazione AEO (Operatore Economico Autorizzato) rilasciata dall’Amministrazione doganale per qualsiasi tipo di certificato; Titolari dello status di Esportatore Autorizzato o registrati nel sistema REX (Sistema degli esportatori registrati).
Inoltre, la Camera di commercio competente potrà valutare l’estensione del Servizio ad altre imprese annoverate tra i propri clienti abituali nelle attività di commercio estero ed iscritte alla Banca dati ITALIANCOM (con posizione aggiornata all’anno di riferimento), a condizione che siano presenti tutti i seguenti requisiti, che l’impresa manifesterà a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio: a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di condanne per reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente; così come previsto dall’art. 39 (a) del Regolamento (UE) n° 952/2013; b) non sono state rifiutate domande di autorizzazione o sospese/revocate autorizzazioni esistenti per AEO e/o Esportatore Autorizzato, a causa di violazioni delle norme doganali negli ultimi tre anni. L’impresa, abilitata dalla Camera di commercio competente a tale modalità di accesso alla certificazione, si impegnerà in forma scritta al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nazionali e comunitarie, cui il rilascio dei certificati di origine è vincolato (Allegato 5 – Facsimile impegno).
L’introduzione di tale procedura è mirata ad agevolare il progressivo e futuro passaggio alla certificazione completamente dematerializzata. Infatti, come anche previsto dalle linee guida europee, solo i certificati emessi in formato completamente digitale possono essere definiti certificati di origine digitali, la cui produzione resterà subordinata all’accettazione da parte delle dogane dei Paesi di destinazione.